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STEMMA

BENVENUTI IN: "...... DALLA TOSCANA CON AMORE" PAGINA IN COSTRUZIONE

Pagina redatta e' curata da Mariagrazia Ceri

 

EDITORIALE

LA  NOSTRA PRESENZA


Serve a dare voce, a chi  non ha voce.
 La nostra non è una panacea dell’informazione,
 ma una goccia, che insieme ad altre gocce,
che si uniranno, formeranno il mare oceano della cultura
per la cultura. Il nostro programma non ha
la distinzione di razze, di pensiero, di religione.
 Ma serve a coagulare  l’insieme di forze che daranno
 vita ad un vivere civile migliore, dialogando con gli altri,
 per conoscerci meglio e dare il meglio di noi stessi.
 Il titolo del giornale “SICILNEWS” E’ UN TITOLO
 CHE UNISCE IL PASSATO AL PRESENTE
ED IL PRESENTE E’ LA PROIEZIONE
VERSO IL FUTURO.
IL NOSTRO FUTURO, PER ESSERE MIGLIORE,
OCCORRE CONFRONTARCI CON GLI ALTRI
E NEGLI ALTRI, PER TROVARE NOI STESSI.,
 ED E’ LA FINE DI QUEL MOTTO SUSSURRATO
 TRA I DENTI STRETTI DEI NOSTRI EMIGRATI:
 ” SONO SICILIANO  E’ VENDO LA MIA VITA
PER UN PEZZO DI PANE”
 abbia fine per i nostri figli e per i figli
degli altri popoli in quanto siciliani
 nell’emigrazione.

Nadia Salvaggio

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IL COMUNE DEVE ACCERTARE L'ESECUZIONE

DEL DECRETO LEGISLATIVO

DEL 26/05/2000 N.241

SUPPL.ORD. N. 1401/L

G.U N.203 DEL 31/8/2000

Il RADON è un gas incolore radioattivo

Gas nobile che si forma dal decadimento del radio, generato a sua volta dal decadimento dell'uranio . Il radon è un gas molto pesante e viene considerato estremamente pericoloso per la salute umana se inalato. Uno dei principali fattori di rischio del radon è legato al fatto che accumulandosi all'interno di abitazioni diventa una delle principali cause di TUMORE AL POLMONE .

 

 

APOPHIS O APOCALIPSE?

Da qualche tempo si sente sempre più parlare in ambito astrofisico di Apophis, un asteroide che nel 2029 dovrebbe transitare molto vicino alla terra. Solitamente è possibile calcolare la traiettoria di un asteroide con molta precisione, ma a causa di questo passaggio “radente” (circa 37000 chilometri) dalla terra i calcoli sulla traiettoria sono abbastanza approssimati e non si esclude un possibile impatto.

 

Questo asteroide è grande 320 metri e un impatto potrebbe distruggere una ampia area locale. Quasi tutti abbiamo visto il film “Deep Impact” in cui si distruggeva l’asteroide con una serie di cariche poste sulla superficie dello stesso, sicuramente una delle possibili soluzioni, ma molto fantasiosa. A causa del suo raggio non si può pensare di atterrare su di esso o mandare una bomba atomica che lo distrugga. Ultimi calcoli dicono che affinché Apophis non collida con la terra esso deve deflettere la sua traiettoria di circa 9000 km, ma è possibile che calcoli più accurati possano diminuire questa “vitale” deflessione.  La ricerca di una possibile soluzione ha indotto la NASA a stanziare un premio di 50000 dollari a chi riesca a dare anche una semplice idea(ma realizzabile) per evitare del  tutto la possibilità di un impatto, per cui forza ragazzi pensateci e mandate la vostra idea al sito della NASA.

Vincenzo Chieffalo

 

 

 

“Monte Saraceno”


Detrazioni  per sostituzioni impianti di climatizzazione invernale

In relazione

art.347 – per interventi d istituzioni di impianti di climatizzazioni invernale, messa a punto di sistema di distribuzione spetta una detrazione lorda pari a 55% per gli importi a carico  del contribuente, fino ad un valore massimo di 30.000 euro , da ripartire in tre quote annuali ci pari importo. (legge n. 296 /06 pubblicata sulla G. U del 27/12/2006)

Detrazioni per installazione pannelli solari

Art 346 – Per le spese sostenute documentate  entro il 31/12/2007 relative installazione di pannelli solari per produzione   di acqua calda per usi domestici ed industriali spetta una detrazione lorda pari a 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, sino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire  in tre quote annuali di pari importo. (Legge n. 296/06 pubblicata sulla G.U del 27/12/2006)

Ricerche a cura di Nadia Salvaggio

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Call center: arrivano le sanzioni del Garante - Per servizi non richiesti e telefonate indesiderate 60 sanzioni per oltre 260 mila euro ai gestori telefonici


Sessanta sanzioni applicate e oltre 260 mila euro già versati sono solo i primi risultati dei recenti interventi del Garante sull'operato dei call center a tutela degli utenti telefonici. Le sanzioni comminate a gestori di telefonia fissa e mobile per illeciti trattamenti di dati personali riguardano prevalentemente attivazione di servizi non richiesti (cambi di operatore, linee Internet veloci, servizi aggiuntivi) e, in misura minore, telefonate pubblicitarie indesiderate. Le società telefoniche hanno preferito, in molti casi, chiudere subito il contenzioso attraverso il pagamento anticipato in misura ridotta, previsto per chi non intenda impugnare la contestazione della violazione.

Prosegue in questo modo l'azione del Garante a tutela degli utenti telefonici che numerosi segnalano costi e disagi derivanti da un uso scorretto dei loro dati personali da parte dei call center dei principali gestori (Telecom, Tele2, Fastweb, Wind, Eutelia, Tiscali). Nella maggior parte dei casi è stato sufficiente che chiunque, un figlio, un collaboratore di famiglia, rispondesse al telefono e senza dare alcun assenso a quanto veniva proposto, perché venissero attivati servizi mai richiesti con conseguenti fatturazioni di costi in bolletta, distacco, anche per alcuni mesi, della linea telefonica, attese per il passaggio ad un altro operatore. A volte non c'è stata neanche la telefonata e l'utente si è accorto di "aver aderito" a qualche nuova offerta solo al ricevimento della bolletta.

Le sanzioni sono frutto dell'applicazione da parte del Garante del provvedimento generale dello scorso anno cui avevano fatto seguito cinque specifici provvedimenti lo scorso giugno, con i quali aveva imposto a gestori e call center di interrompere comportamenti illeciti di dati. L'Autorità ha infatti effettuato una serie di ispezioni presso i call center, sia interni sia esterni, di cui si servono i principali gestori telefonici: dalle verifiche è emerso che la maggior parte dei call center non informavano adeguatamente le persone contattate o operavano addirittura senza dire all'utente che si stavano raccogliendo i suoi dati, per quali finalità venivano usati, se era obbligato o meno a comunicarli, quali erano i suoi diritti. I call center hanno invece l'obbligo di informare con la massima trasparenza gli utenti sulla provenienza dei dati e sul loro uso e, se richiesto, di registrare la volontà dell'abbonato di non essere più disturbato. Per omessa o inidonea informativa il Codice privacy prevede una sanzione che va da 3000 a 18.000 euro, che può essere aumentata sino al triplo a seconda delle condizioni economiche della società.

Mauro Fantino

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Autovelox: multa nulla se non è segnalato il dispositivo di rilevamento elettronico


Lunedì 11 giugno 2007

La multa è nulla se gli automobilisti non sono informati circa l’ utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità. (1)

(1) Sul divieto di utilizzare apparecchi che rilevino l’esistenza di strumenti di rilevamento della velocità, si veda Cassazione 12150/2007.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 31 maggio 2007, n. 12833

(Presidente Settimj – Relatore Atripaldi)

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Interno ha impugnato, nei confronti di I. A., con ricorso notificato il 5.1.06, la sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, depositata il 26.11.04, che aveva annullato il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol. Strada.

Lamenta la violazione dell’art. 201 n. 1 bis lett. f) C.d.S. e art. 4 D.L. 121/02, dato che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che la prescritta informazione agli automobilisti della presenza dell’autovelox fosse "condizione di legittimità dell’eventuale verbale di contestazione", senza considerare il carattere meramente organizzativo e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che l’effetto "sorpresa", determini situazioni di pericolo per la circolazione.

L’intimato non resiste.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

L’omessa costituzione dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.


 

 

 

L'ANATOCISMO
Che cos'è e come ottenerne il rimborso

Come è noto in qualsiasi genere di finanziamento - sia esso per esempio un mutuo o un leasing o un prestito personale - sulla somma prestata (detta capitale) vengono addebitati degli interessi che vengono pagati unitamente alla restituzione del capitale.
L'anatocismo (o capitalizzazione degli interessi) consiste nella somma degli interessi con il capitale che a sua volta si accresce e sul quale vengono poi conteggiati nuovi interessi. In altre parole l'anatocismo può essere definito come l'applicazione degli interessi sugli interessi.
Normalmente le banche sono solite applicare l'anatocismo nei rapporti di apertura di credito in conto corrente (cosiddetto fido bancario, nel quale appunto la banca mette a disposizione del correntista una certa somma sul conto corrente, che deve essere periodicamente ripristinata) e sui conti correnti che presentino passività (ossia in scoperto o in rosso) mediante l'addebito sul capitale di tutti gli interessi passivi maturati trimestralmente: ciò significa che nei conti correnti passivi le banche sommano al capitale gli interessi maturati quattro volte l'anno, aumentando così a dismisura la passività del conto corrente.
Non è difficile immaginare che grazie a questa pratica il debito dei correntisti aumenti in maniera esponenziale nei confronti dell'istituto bancario. Per fare un esempio pratico supponiamo che un correntista nell'arco del decennio 1993 - 2003 abbia uno scoperto medio sul conto corrente di € 10.000,00 ed il tasso di interesse passivo medio sia del 10% annuo. Con la capitalizzazione trimestrale gli interessi nel decennio ammonteranno ad € 16.868,57 mentre senza capitalizzazione essi ammonteranno ad € 10.005,48. L'esempio non pretende di aver alcun valore scientifico ma è utile per comprendere quali siano le reali proporzioni tra le due metodologie di calcolo degli interessi.

L'anatocismo era considerato, fino a poco tempo fa, del tutto lecito, nonostante l'art. 1283 del codice civile preveda dei limiti ben precisi per la sua applicazione: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".
Ciò vuol dire, in sostanza, che l'inserzione di una clausola che preveda l'anatocismo in un rapporto di conto corrente bancario può essere considerata lecita solamente se l'anatocismo sia considerato, da sempre, come una usanza pacificamente accettata sia dai clienti che dalle banche (cosiddetto uso normativo).
Di recente la Cassazione, cambiando orientamento, con le sentenze 16/03/1999 n. 2374, 30/03/1999 n. 3096 e 11/11/1999 n. 12507, invece ha stabilito che l'anatocismo non è un uso accettato e considerato come lecito dai clienti che lo ritengono invece come una vessazione delle banche, un male minore da subire per poter aprire un conto corrente.
In altre parole significa che oggi gli interessi sugli interessi, comunemente applicati da tutte le banche nei contratti di conto corrente passivi, sono da considerare del tutto illeciti e quindi debbono essere integralmente restituiti ai correntisti dall'inizio del rapporto di conto corrente.
Sono ormai numerosi i provvedimenti di tutti i Tribunali d'Italia che, sulla scia delle sentenze della Cassazione - che sino ad oggi ha sempre confermato il rivoluzionario indirizzo antibancario - hanno imposto la restituzione degli interessi anatocistici ai correntisti.

 

 

 

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